Whistleblowing

ALMECO S.P.A., di seguito la “Società”, recepisce, quale obbligo di legge, l’istituto del “Whistleblowing” al fine di contrastare eventuali fenomeni illeciti nell’ambiente di lavoro e, in particolare, al fine di prevedere una specifica tutela per il soggetto che voglia segnalare un illecito, di seguito il “Segnalante”, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, ai sensi del  D.Lgs. n. 24 emanato il 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.


La segnalazione di condotte illecite può essere effettuata utilizzando il canale interno individuato dalla Società, ossia mediante l’apposita piattaforma online “VarWhistle” resa accessibile dal Titolare del trattamento tramite il link più sotto riportato.


Si raccomanda di accedere alla piattaforma mediante dispositivi e connessioni internet non del Titolare del trattamento, poiché i dati relativi alla cronologia di accessi a Internet, nel caso di specie alla piattaforma Whistleblowing potrebbero essere memorizzati nel browser Internet disponibile sul dispositivo aziendale in uso e/o nel firewall/proxy server aziendale. La Società potrebbe accedere a tali dati (solo ed esclusivamente alla cronologia degli accessi Internet) direttamente o indirettamente, per il tramite dei propri amministratori di sistema, per le finalità di manutenzione, assistenza tecnica e sicurezza informatica.


La gestione del canale interno di segnalazione è affidata ai membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV), di seguito i “Gestori delle Segnalazioni”, quali soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento a conoscere i fatti illeciti segnalati al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli illeciti e, individuati in:



  • Avv. Giovanna Rosa;

  • Dott. Daniela Pasquarelli.


Il Segnalante potrà selezionare la modalità di inoltro della segnalazione, procedendo a “segnalazione anonima” o “segnalazione firmata”.


In entrambi i casi, al termine del processo di segnalazione verrà attribuito un codice alfanumerico, che consentirà al Segnalante di accedere all'interfaccia di monitoraggio della segnalazione, garantendo la c.d. "spersonalizzazione", ossia l'accesso futuro alla piattaforma senza specifiche credenziali che possano anche indirettamente consentirne l'identificazione.


La Società ha implementato misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a garantire la massima riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali e, pertanto, l’identità del Segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione saranno mantenuti riservati in ogni fase di gestione della segnalazione, in modo che lo stesso non possa subire alcuna discriminazione o pressione, diretta o indiretta, come specificatamente previsto dalla disciplina di riferimento.


La piattaforma, mediante i canali interni di comunicazione, consente ai Gestori delle Segnalazioni di interloquire con il Segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, garantendo, in ogni momento la riservatezza dell’identità di quest’ultimo.


La segnalazione deve riguardare esclusivamente le condotte illecite disciplinate nel Modello 231 Whistleblowing allegato e nelle normative esterne e non potrà, pertanto, essere utilizzata dal Segnalante per inviare, ad esempio, rimostranze di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.


Il Segnalante, oltre alla tutela della riservatezza dell’identità, è tutelato anche contro qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, ritorsivo o di discriminazione posto in essere in ragione della segnalazione.


Si precisa che le tutele non sono garantite quando è accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e che, in tali casi, al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.


Il Segnalante ha diritto di avvalersi del canale esterno messo a disposizione da ANAC, tramite il link sotto riportato, nei seguenti casi:



  • quando non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivato o, se attivo non è conforme;

  • la segnalazione tramite canale interno non ha avuto seguito;

  • la segnalazione tramite canale interno potrebbe essere non efficace oppure potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

  • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, protezione dell’ambiente, etc.).


 


Modello 231 Whistleblowing


Informativa Privacy Whistleblowing


VarWhistle (varhub.it)


 


ANAC: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/